STATUTI
art. 1 Sotto il nome ASSOCIAZIONE ASSISTENZA ANZIANI ARMENIA (AAAA) è costituita una associazione senza scopi di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede presso il presidente dell’associazione stessa.
art. 2 Scopo: l’associazione ha come scopo la creazione di strutture di assistenza agli anziani in Armenia e la formazione di persone per l’assistenza a domicilio di anziani in Armenia
art. 3 Per perseguire i suoi scopi, l’associazione fornisce regolarmente le informazioni e la documentazione necessaria:
– offre corsi di formazione in collaborazione con organizzazioni interessate
– ricorre alle competenze di esperti e specialisti in materia
– collabora con le organizzazioni professionali e sindacali interessate e con gli enti pubblici e privati
– può partecipare ad altre istituzioni e a società di servizio che perseguono gli stessi scopi
– favorisce con tutti i mezzi possibili la partecipazione degli utenti alla gestione
dell’associazione.
art. 4 Le obbligazioni contratte dall’associazione sono garantite solo dal suo patrimonio.
E’ esclusa la responsabilità dei singoli soci e quindi la possibilità di perseguire individualmente ciascuno di essi.
art. 5 L’associazione è legalmente impegnata verso terzi dalla firma collettiva di due membri del Comitato e del segretariato.
art. 6 Membri individuali: la qualità di membri può essere acquisita da tutte le persone interessate, sotto riserva della ratifica del comitato.
art. 7 Membri collettivi: sotto riserva di ratifica da parte del Comitato la qualità di membri può essere acquisita anche da istituzioni di ricerca e di formazione , che sostengano le attività della associazione e da altri enti pubblici e privati.
art. 8 I costi dell’ associazione sono coperti attraverso la riscossione delle quote dei soci, con donazioni e ogni altro mezzo finanziario che consenta la realizzazione dei suoi scopi.
La quota sociale è fisata dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato.
I conti e i bilanci d’esercizio dell’associazione vengono chiusi al 31 dicembre. Essi sono verificati da una Commissione di Controllo
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
art. 9 Gli organi dell’associazione sono:
– L’assemblea generale
– Il Comitato
– La Commissione di Controllo
art. 10 L’Assemblea generale ordinaria deve essere convocata una volta all’anno. Le decisioni dell’Assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi sotto riserva dell’art. 14. Ogni membro, individuale o collettivo, esprime un voto.
Una Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato quando lo giudicasse necessario oppure su richiesta di un quinto almeno dei membri, sottoposta con le motivazioni al Comitato.
Le convocazioni scritte o in forma elettronica sono inviate al più tardi venti giorni prima della riunione dell’assemblea. Esse contengono l’ordine del giorno proposto dal Comitato.
I compiti attribuiti all’Assemblea generale sono:
– l’elezione dei membri del Comitato e della Commissione di Controllo
– l’approvazione del rapporto e dei conti presentati dal Comitato
– la fissazione delle quote sociali dei membri
– l’adozione di proposte formulate dal Comitato o da qualche membro
– la modifica degli statuti
– la decisione di scioglimento e liquidazione dell’Associazione così come dei liquidatori.
art. 11 Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri
I membri sono eletti per 3 anni dall’Assemblea Generale e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Le persone coinvolte attivamente nei progetti (eleborazione, gestione, realizzazione) partecipano di diritto alle riunioni del comitato con voto decisionale per quanto concerne il progetto.
Il Comitato può costituire delle commissioni speciali a seconda delle necessità.
Il Comitato esercita tutti i compiti che non sono espressamente riservati ad altri organi .
Si riunisce a seconda delle necessità, ma almeno 4 volte all’anno o in seguito alla richiesta di un terzo dei suoi membri.
Le riunioni di comitato sono aperti a tutti i membri interessati, con ruolo consultivo.
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art. 12 Il comitato nomina il presidente e il vicepresidente, il cassiere e il segretario .
art. 13 La Commissione di controllo è composta da due revisori e un supplente eletti per 3 anni dall’Assemblea generale.
L’Assemblea Generale può designare un fiduciario incaricato di far parte della Commissione di Controllo
art. 14 Sotto riserva che la proposta figuri all’ordine del giorno, l’Assemblea Generale può in ogni momento modificare gli statuti con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
Lo stesso dicasi per lo scioglimento dell’Associazione.
art. 15 In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà versato ad organizzazioni che perseguono i medesimi scopi
Questo statuto è stato approvato dall’Assemblea Costitutiva del 14 settembre 2016
Il Presidente Il segretario
dell’Assemblea Generale: dell’Assemblea Generale: